Emanato con D.L. 20 marzo 1970 n. 300, lo
S. dei l. contiene le norme
sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della
libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e
norme sul collocamento. 1° -
Libertà e dignità del
lavoratore: il lavoratore ha diritto di manifestare liberamente, nei luoghi
dove presta la sua opera, il proprio pensiero senza distinzioni di opinioni
politiche, sindacali e di fede religiosa. È fatto divieto per il datore
di lavoro di impiegare le guardie giurate (normalmente addette a scopi di tutela
del patrimonio aziendale) alla vigilanza dell'attività lavorativa.
È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per
finalità di controllo a distanza dei lavoratori; questi possono essere
installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o
con la commissione interna, oppure, in difetto d'accordo, con specifica
autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro. Sono vietati accertamenti da parte
del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia
o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per
infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi
ispettivi degli istituti previdenziali competenti. Sono vietate le visite
personali di controllo sul lavoratore (perquisizioni personali). Nei casi in cui
dette visite siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale,
le stesse possono essere effettuate, previo accordo con le rappresentanze
sindacali aziendali o con la commissione interna, a condizione che siano
eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la
dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con
l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla
collettività o a gruppi di lavoratori; in difetto di accordo esse possono
essere disposte, su istanza del datore di lavoro, dall'Ispettorato del Lavoro.
Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei
confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e
senza averlo sentito a sua difesa. Il lavoratore al quale sia stata applicata
una sanzione disciplinare, oltre che esercitare la facoltà di adire
l'autorità giudiziaria, può promuovere la costituzione di un
collegio di conciliazione o arbitrato, tramite l'ufficio provinciale del lavoro;
in tal caso la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte
del collegio. È fatto divieto al datore di lavoro di effettuare indagini,
anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose e sindacali del
lavoratore, sia ai fini dell'assunzione, sia nel corso dello svolgimento del
rapporto di lavoro. I lavoratori studenti hanno diritto a turni di lavoro che
agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono
obbligati a prestazione di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare
l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione l'attuazione di tutte
le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
2° -
Libertà sindacale: il diritto di costituire associazioni
sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è
garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro. È nullo
qualsiasi patto o atto diretto a: a) subordinare l'occupazione di un lavoratore
alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero
cessi di farne parte; b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella
assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti
disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o
attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.
È vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore
aventi carattere discriminatorio. È fatto divieto ai datori di lavoro e
alle loro associazioni di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o
altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori. 3° -
Attività
sindacale: i lavoratori hanno diritto di costituire rappresentanze sindacali
aziendali in ogni unità produttiva; di riunirsi in essa fuori dell'orario
di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore
annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Il datore
di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori
dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie
inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze
sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i
lavoratori appartenenti all'unità produttiva e alla categoria
particolarmente interessata. È fatto divieto di trasferimento
dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali
aziendali, senza nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza. I
dirigenti delle rappresentanze sindacali hanno diritto per l'espletamento del
loro mandato a permessi retribuiti, che non potranno essere inferiori a otto ore
mensili o ad un'ora all'anno per ciascun dipendente, tenuto conto delle
dimensioni numeriche delle unità produttive. La legge prevede il diritto
di affiggere pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse
sindacale e del lavoro, il diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera
di proselitismo all'interno dei luoghi di lavoro, nonché il diritto ad un
locale idoneo per l'esercizio delle funzioni sindacali all'interno
dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa. Sono previste,
tra l'altro, norme per la repressione della condotta antisindacale del datore di
lavoro (la competenza a provvedere in ordine alle eventuali denunce è del
pretore); norme concernenti il diritto del lavoratore di ottenere permessi
retribuiti per la partecipazione alle riunioni dei componenti gli organi
direttivi (nazionali e provinciali) delle associazioni sindacali aderenti alla
Confederazione maggiormente rappresentativa sul piano nazionale; norme sul
diritto dei lavoratori ad essere collocati in aspettativa non retribuita per
tutta la durata del loro mandato, quando siano eletti membri del Parlamento
nazionale o di assemblee regionali, ovvero quando siano chiamati ad altre
funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali e
provinciali. 4° -
Collocamento: lo
S. dei l. prevede sanzioni
penali a carico dei datori di lavoro che non assumono i lavoratori tramite gli
uffici di collocamento. Nei casi più gravi le pene dell'arresto e
dell'ammenda debbono essere applicate congiuntamente e la sentenza deve essere
pubblicata. Inoltre, quando per le condizioni economiche del reo, l'ammenda
può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha
facoltà di aumentarla fino al quintuplo.