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Lavoratori, Statuto dei.

Emanato con D.L. 20 marzo 1970 n. 300, lo S. dei l. contiene le norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento. 1° - Libertà e dignità del lavoratore: il lavoratore ha diritto di manifestare liberamente, nei luoghi dove presta la sua opera, il proprio pensiero senza distinzioni di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa. È fatto divieto per il datore di lavoro di impiegare le guardie giurate (normalmente addette a scopi di tutela del patrimonio aziendale) alla vigilanza dell'attività lavorativa. È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dei lavoratori; questi possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, oppure, in difetto d'accordo, con specifica autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro. Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti. Sono vietate le visite personali di controllo sul lavoratore (perquisizioni personali). Nei casi in cui dette visite siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, le stesse possono essere effettuate, previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, a condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori; in difetto di accordo esse possono essere disposte, su istanza del datore di lavoro, dall'Ispettorato del Lavoro. Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare, oltre che esercitare la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, può promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione o arbitrato, tramite l'ufficio provinciale del lavoro; in tal caso la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. È fatto divieto al datore di lavoro di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose e sindacali del lavoratore, sia ai fini dell'assunzione, sia nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro. I lavoratori studenti hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazione di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica. 2° - Libertà sindacale: il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro. È nullo qualsiasi patto o atto diretto a: a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte; b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero. È vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio. È fatto divieto ai datori di lavoro e alle loro associazioni di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori. 3° - Attività sindacale: i lavoratori hanno diritto di costituire rappresentanze sindacali aziendali in ogni unità produttiva; di riunirsi in essa fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all'unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata. È fatto divieto di trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali, senza nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza. I dirigenti delle rappresentanze sindacali hanno diritto per l'espletamento del loro mandato a permessi retribuiti, che non potranno essere inferiori a otto ore mensili o ad un'ora all'anno per ciascun dipendente, tenuto conto delle dimensioni numeriche delle unità produttive. La legge prevede il diritto di affiggere pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, il diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo all'interno dei luoghi di lavoro, nonché il diritto ad un locale idoneo per l'esercizio delle funzioni sindacali all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa. Sono previste, tra l'altro, norme per la repressione della condotta antisindacale del datore di lavoro (la competenza a provvedere in ordine alle eventuali denunce è del pretore); norme concernenti il diritto del lavoratore di ottenere permessi retribuiti per la partecipazione alle riunioni dei componenti gli organi direttivi (nazionali e provinciali) delle associazioni sindacali aderenti alla Confederazione maggiormente rappresentativa sul piano nazionale; norme sul diritto dei lavoratori ad essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato, quando siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee regionali, ovvero quando siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali e provinciali. 4° - Collocamento: lo S. dei l. prevede sanzioni penali a carico dei datori di lavoro che non assumono i lavoratori tramite gli uffici di collocamento. Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda debbono essere applicate congiuntamente e la sentenza deve essere pubblicata. Inoltre, quando per le condizioni economiche del reo, l'ammenda può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.